Premetto che l’argomento trattato in questa guida, il TAEG, deve intendersi strettamente collegato all’argomento trattato nella guida sulTAN: si tratta dei due tassi di interesse basilari per il calcolo della rata del prestito.
La somma che effettivamente viene erogata a seguito di un contratto di prestito, non sarà la stessa che poi viene realmente restituita: l’importo della somma restituita sarà maggiore, poiché alla somma finanziata in partenza si aggiungeranno quegli “interessi” che costituiscono il guadagno dell’istituto erogatore.
Di questo si è accennato nella guida sui prestiti e se ne parlerà più diffusamente, in una guida espressamente dedicata ai “tassi di interesse”.
Faccio questa premessa, perché considero che, per la comprensione deitassi di interesse che riguardano il prestito, sia opportuno cominciare con l’analisi del TAN, a cui il TAEG è strettamente collegato. Perciò in questa guida darò per acquisite alcune informazioni, per l’approfondimento delle quali vi invito a leggere la guida sul TAN.
Il TAEG è l’acronimo di Tasso Annuo Effettivo Globale.
Intanto, mi preme una precisazione: quello che si chiamava, poi non si chiamava più e dal luglio scorso si chiama di nuovo “TAEG” (scusate il gioco di parole, ma è proprio così che è andata, dalle ultime disposizioni di Banca d’Italia del 29/07/2009), è lo stesso tasso che si chiama (chiamava, chiama ancora) ISC, acronimo di Indice o Indicatore Sintetico di Costo.
Quindi, attenzione: parlare di TAEG o di ISC è la stessa cosa.
Il TAEG
Posto questo, premetto che l’analisi del TAEG è molto semplice: è iltasso di interesse che esprime il costo effettivo del prestito, tenendo conto, oltre al tasso di interesse annuo, TAN, anche tutte lecommissioni e spese che il cliente deve sostenere per ottenere ilprestito e per restituire il debito (con l’esclusione delle spese, penali e more per l’eventuale estinzione anticipata del prestito).
Quindi, possiamo fare un’altra equivalenza:
T.A.N. + spese di istruttoria e documentazione = T.A.E.G. (I.S.C.)
Il TAEG o ISC è stato introdotto per la prima volta nel sistema legislativo italiano a seguito della Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio il 3 marzo 2003 n.10688, articolo 9, comma 2: a seguito di questa Deliberazione, la Banca d’Italia è stata responsabilizzata di individuare le operazioni e i servizi che vanno sotto tale voce, con l’obbligo da quel momento in poi di indicarlo in ogni contratto di prestito (oltre che di mutuo e di qualsiasi forma di finanziamento). Cito dalla Deliberazione: ilTAEG o ISC deve essere “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente”.
Le spese di istruttoria
Vediamo, in particolare, quali sono queste “spese di istruttoria” che, sommate al TAN, costituiscono ilTAEG o ISC.
Secondo la normativa del 1992 in cui viene specificato che tutte le spese rientranti nel TAEG si ritengono anche per l’ISC, cito le spese che vengono elencate:
gli interessi;
le spese di apertura della pratica di credito;
le spese di incasso delle rate (se stabilite dal creditore);
le spese per le assicurazioni imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore;
il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito;
le altre spese contemplate dal contratto.
Ho citato qui le “spese di istruttoria”, ma attenzione: ci possono essere altre spese, nel conteggio del prestito, che non sono previste nel calcolo del TAEG: rilevo, quindi, le spese che saranno sostenute dal cliente e che non sono comprensive del TAEG o ISC:
bolli statali
tasse
assicurazioni non obbligatorie
commissioni di massimo scoperto
Voglio soffermarmi sul primo dei punti elencati che rientrano a far parte delle spese del TAEG o ISC: gli interessi: questi sono frazionati in base alla cadenze delle singole rate (piano di ammortamento).
E’ questa un’altra delle differenze tra TAN e TAEG o ISC, che solo ora posso precisare: nel TAN gli interessi vengono conteggiati solo a fine anno; nel TAEG vengono conteggiati su ogni singola rata. Il TAEG, quindi, aumenta all’allungarsi del piano di ammortamento, ovvero se la restituzione del prestito è più “diluita” nel tempo.
Le leggi di riferimento sul TAEG
Per un approfondimento, invece, sul tasso di interesse TAN, al quale il TAEG è strettamente collegato, vi invito a consultare la guida al TAN espressamente dedicata.
Cito qui, invece, quei regolamenti che si riferiscono in particolare aitassi di interesse di cui abbiamo parlato:
– Legge n.142 del 1992, che ha recepito la Direttiva n. 87/102 della CEE (Comunità Economica Europea), in materia di Credito al consumo: qui, all’art. 19 viene definito il TAEG;
– Testo Unico Bancario, Capo II, Titolo VI, a proposito del Credito al consumo, art. 122: di nuovo sulla definizione di TAEG e artt.123 e 124;
– Disposizioni emanate dalla Banca d’Italia del 29 luglio 2009 (quello che si chiamava TAEG, e poi ISC, si riprende a chiamare TAEG);
– Direttiva della Comunità Europea DEL 1998, attuata da Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2000, sull’esemplificazione del TAEG nelle operazioni di prestito.
Scegliere il miglior prestito in base al tasso di interesse
Come ho già avuto modo di accennare nella guida sul TAN, in tutte le operazioni finanziarie i tassi di interesse che vengono applicati vengono espressi obbligatoriamente per legge nel contratto. Questa operazione viene particolarmente regolata dalla legge, per tutelare l’interesse del cliente ed evitare che si impongano tassi di interesse del tutto fuori mercato (l’operazione si chiama usura ed è perseguibile per legge).
Risulta essere facile e frequente imbattersi in pubblicità, che arrivano da qualsiasi mezzo d’informazione (volantini nelle cassette della posta o nei tergicristalli delle auto, email, spot televisivi e radiofonici), da parte di istituti finanziari, che propongono prestiti a condizioni vantaggiosissime.
Spesso, come richiamo per attirare il cliente, gli istituti reclamizzano tassi bassissimi, o, addirittura, “tasso zero”! Attenzione: il tasso di interesse zero può essere riferito solo al TAN, mentre per il TAEG è assolutamente impossibile.
Bisogna fare attenzione, dunque, quando ci si trova nella delicata posizione di dovere richiedere un prestito, e bisogna stare con gli occhi bene aperti non solo riguardo alle finanziarie in sé, accertandosi che siano autorizzate a compiere operazioni di commercio di denaro.