Nel caso in cui il lavoratore non rispetti i propri obblighi, come previsti dal contratto di lavoro, dalle leggi e dai contratti collettivi di categoria, il datore di lavoro può inviare al lavoratore una lettera di richiamo. Allo stesso modo nel caso sia il lavoratore che vede i propri diritti non rispettati dal datore di lavoro, lo stesso lavoratore può rivolgersi alle categorie sindacali aprendo una vertenza sindacale.
La vertenza sindacale dunque, detta anche vertenza di lavoro, è una specifica azione che il lavoratore intraprense nei confronti del datore di lavoro per far valere i diritti non rispettati. Solitamente si tratta di casi nei quali il datore di lavoro non concede i permessi o le ferie, oppure non calcola nel modo corretto i permessi o le ferie.
Altri esempi nei quali si genera solitamente una vertenza sindacale è quando il datore di lavoro non riconosce in modo adeguato i compensi dovuti ai collaboratori dipendenti per le ore di lavoro straordinario o ancora quando il datore di lavoro non provvede al pagamento dell’indennità per licenziamento senza preavviso o ancora nei casi di mancato pagamento del trattamento di fine rapporto.
In tutti questi casi, e in altri ancora in cui i diritti del lavoratore non siano rispettati, il lavoratore al posto che adire immediatamente le vie legali sobbarcandosi pesanti spese legali, può rivolgersi – ovviamente dopo aver provato invano di far valere i propri diritti con il datore di lavoro – ad un sindacato di categoria.
Il sindacato, simulando in un certo modo una procedura istruttiva, raccoglierà le informazioni e le prove relative alla presunta violazione del datore di lavoro e qualora ne accertasse i fondamenti provvederà a calcolare quella che è la somma che il datore di lavoro dovrebbe corrispondere al lavoratore in base ai contratti vigenti e quindi convocherà il datore di lavoro stesso.
La vertenza sindacale sfocierà quindi in un tentativo di conciliazione tra datore di lavoro e dipendente. Si riunisce in tal caso un collegio di conciliazione, il quale redige un verbale riportante gli accordi raggiunti tra le parti. Diversamente se il tentativo di conciliazione risulta infruttuoso si instaura un ricorso giudiziario che verrà seguito da uno studio legale convenzionato con il sindacato di categoria al quale il lavoratore si è rivolto, studio al quale verrà pertanto trasmessa tutta la documentazione raccolta nella faste istruttoria.
Il lavoratore non dovrà sobbarcarsi ulteriori costi, per la procedura di vertenza sindacale, se non quelli derivanti dalla iscrizione al sindacato e un contributo per le spese sostenute dal sindacato stesso.
La vertenza sindacale non si può iniziare se sono già trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o da quando è maturata la retribuzione o l’indennizzo dovuti al lavoratore ma non corrisposti dal datore di lavoro.