Investire in strumenti finanziari significa impiegare risorse del proprio patrimonio per avere un rendimento. Rinunciando a utilizzare il proprio capitale nel presente ci si aspetta che ciò venga bilanciato dalla possibilità che i risparmi investiti aumentino di valore nel tempo, per utilizzarli proficuamente nel futuro.
Le modalità attraverso cui possiamo impiegare il nostro patrimonio in attività finanziarie sono i servizi di investimento.
La disciplina dei servizi d’investimento è contenuta nel Testo Unico della Finanza (TUF – Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58) e nel Regolamento Intermediari, Reg. Consob 16190 del 29.10.2007. Tale normativa ha subito rilevanti modifiche a seguito della entrata in vigore, nel novembre 2007, della Direttiva Comunitaria MiFID, Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari.
Oggi i servizi di investimento previsti e disciplinati nel nostro ordinamento sono
consulenza in materia di investimenti
gestione di portafogli
esecuzione di ordini per conto dei clienti
ricezione e trasmissione di ordini
negoziazione per conto proprio
sottoscrizione e/o collocamento
Ciascun servizio deve essere prestato nell’interesse del cliente sulla base di un contratto appositamente stipulato, secondo le disposizioni di legge, da cui derivano doveri informativi e di condotta in capo alla banca e quindi il diritto del cliente a ricevere tutti i servizi specificati in contratto.
In generale nella prestazione dei servizi di investimento la banca è responsabile della tutela dell’interesse del cliente al quale deve fornire tutte le informazioni necessarie. Fa eccezione il solo caso dei servizi prestati in modalità execution only, in cui la banca si limita alla mera esecuzione dell’ordine ricevuto dal cliente astenendosi da ogni valutazione di appropriatezza/adeguatezza o dalla prestazione di consigli o raccomandazioni.