La ripartizione delle spese condominiali è molto spesso causa di discussioni all’interno delle assemblee condominiali e purtroppo, in alcuni casi, si hanno delle conseguenze che sfociano in azioni legali da parte di alcuni condomini non soddisfatti. Tutto questo può essere ovviato seguendo le norme del codice civile che regola ogni aspetto della ripartizione delle spese condominiali tenendo conto di vari fattori.
Le discussioni riguardo la ripartizione delle spese condominali avvengono solitamente a causa di lavori da apportare alla parte comune oppure in una singola abitazione, la quale però usufruisce del diritto di spesa condivisa visto che l’intervento è relativo a una porzione di stabile riguardante il condominio e non l’abitazione privata, come nel caso di umido per le pareti comunicanti con l’esterno.
L’art.1117 del codice civile in merito alla definizione di aree comuni stabilisce che
-Il terreno su cui è ubicato il fabbricato e, in generale, tutte le parti dell’edificio destinate ad uso comune come i portoni, le scale, i cortili, i corridoi sono definibili aree comuni a tutti i condomini nessuno escluso.
-Tutti i locali destinati ai servizi comuni quali la portineria o i locali per le caldaie per il riscaldamento centralizzato sono definibili aree comuni quindi utilizzabili da tutti i condomini nessuno escluso.
-Tutte le installazioni e le apparecchiature d’uso comune quali ascensori, fognature, distribuzione del gas, dell’energia e dell’acqua, cavi TV fino ai punti di diramazione delle singole utenze sono definite comuni quindi di proprietà dei tutti i condomini nessuno escluso.
Come potete capire da questi tre punti possono essere intraprese diverse discussioni che portano spesso a cause in tribunale, quello che però resta da chiarire è la ripartizione delle spese condominiali riguardo i lavori necessari per ripristinare luoghi e servizi appartenenti alla lista prima indicata, ciò che non è elencato dall’articolo 1117 del codice civilepuò essere reinterpretato e discusso dalle singole assemblee condominiali le quali potranno raggiungere un accordo autonomo o in caso contrario rivolgersi alle autorità giudiziarie per un verdetto insindacabile.
La ripartizione delle spese condominiali viene quindi decisa secondo una tabella millesimale, la quale può essere richiesta all’amministatore di condominio. I valori riportati in tabella derivano dal valore dell’abitazione in se compresi box auto, cantine e altri fabbricati appartenenti al proprietario dell’abitazione.
Le ripartizioni per le spese comuni possono essere decise seguendo tre criteri distinti
-Ripartizione paritaria, dove tutti i condomini pagano una cifra dello stesso valore, solitamente per interventi di manutenzione.
-Ripartizione in base all’utilizzo, ossia vengono pagate delle somme differenti a seconda dell’uso che si fa di alcuni servizi accessori come ascensori e box auto condominali.
-Ripartizione esclusiva, nel caso di aree utilizzate da pochi condomini è possibile ripartire le spese di manutenzione e mantenimento a singoli soggetti tra quelli che ne traggono vantaggio.