La Partita IVA Comunitaria permette di effettuare operazioni nell’Unione Europea.
In un certo senso, la Partita IVA è l’inizio di quella che sarà la naturale evoluzione delle normali Partita IVA.
La applicazione dell’IVA comunitaria è obbligatoria secondo la direttiva2006/112/CE, e secondo il Decreto Legge 78/2010 i soggetti autorizzati all’operatività intracomunitaria devono essere registrati in un apposito archivio pubblico.
A tale obbligo, si ottempera presentando domanda all’inizio della attività e richiedendo in modo esplicito di poter operare negli altri paesi dell’Unione Europea con il proprio numero di Partita IVA.
Per sapere se la domanda è stata o meno accettata, vale il principio del silenzio assenso, ovvero se entro trenta giorni dalla presentazione della domanda la amministrazione finanziaria non ha comunicato il rifiuto, la Partita IVA comunitaria si intende accordata.
Possono presentare domanda di Partita IVA Comunitaria sia le società, che le ditte individuali, che i lavoratori autonomi.
Verificare se un Partita IVA ha validità comunitaria, tenendo conto che il registro delle PartitaIVA autorizzate è pubblico, è abbastanza semplice.
Occorre infatti semplicemente connettersi al sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzare il seguente link e inserire il numero della Partita IVA di cui ci interessa conoscere la validità o meno ad operare in ambito intracomunitario in modo molto semplice e veloce.