In questo articolo spieghiamo in cosa consiste e come funziona il calcolo del pro rata in presenza di operazioni esenti IVA. Cominciamo con l’affermare che coloro che operano in regime d’impresa hanno il diritto alla detrazione dell’imposta IVA, ovvero per loro l’IVA è una imposta neutra.
Questo significa che incassano l’IVA, per conto dello Stato, nel momento in cui vendono un bene ma devono versare allo Stato unicamente la differenza di IVA rispetto quella che loro hanno a loro volta versato quando hanno acquistato i beni usati per produrre quello che hanno venduto. Per questo si dice che è una imposta sul valore aggiunto, ovvero il soggetto in regime d’impresa versa unicamente l’IVA in base al sovrapprezzo che ha applicato sul bene venduto.
Questo in termini teorici, in termini pratici non si fa un calcolo reale su quanta IVA si incassa da ogni bene e quanta se ne è pagata per produrlo, ma si lavora in termini forfettari. Fino a quando tutte le vendite sono soggette a IVA tutto è semplice perché il calcolo dell’IVA da versare allo stato è una banale sottrazione, che si svolge nella dichiarazione IVA mensile o trimestrale, tra quanta IVA si è incassato e quanta IVA si è pagata sugli acquisti.
Le cose cambiano quando si compiono operazioni esenti IVA, ovvero operazioni che ai sensi del DPR n. 633/72 non devono essere assoggettate a IVA. In questo caso, se nulla cambiasse, si venderebbero dei beni senza incassare IVA ma si userebbe comunque l’IVA pagata sugli acquisti,soggetti a IVA, per compensarla con altra IVA dovuta allo Stato.
Per prevenire questo, al posto di fare il calcolo dettagliato di quali acquisti hanno concorso a generare la data operazione esente IVA, fatto questo a volte impossibile da realizzare, si applica il metodo del pro rata IVA. Ovvero, sempre in modo forfettario, si stabilisce quante sono le operazioni soggette IVA rispetto al totale delle operazioni e si calcola detraibile una uguale percentuale di IVA pagata sugli acquisti.
Ci sono alcune precisazioni da fare, per definire le operazioni soggette IVA si sommano tutte le operazioni imponibili, tutte le operazioni non imponibili, art. 8, 8-bis, 9, 38 quater, 71 e 72, tutte le operazioni intracomunitarie ex art.40 e 41 del DL 331/93, tutte le operazioni escluse da IVA per carenza del presupposto territoriale tutte le operazioni assimilati a quelle imponibili ex art.19, c.3 del DPR 633 del 1972 e le operazioni non soggette 8 art. 2, comma 3 lett. A9.
La divisione tra queste operazioni soggette IVA e il totale delle operazioni poste in essere darà origine a una percentuale, che rappresenta il pro rata IVA, ovvero la quantità di imposta IVA, tra quella pagata ai fornitori con gli acquisti, che non andrà pagata allo Stato e che andrà quindi detratta in sede di liquidazione IVA.
Le operazioni esenti IVA, infine concorrono comunque alla determinazione del volume d’affari, e vanno indicate al rigo VE33 della dichiarazione IVA.
La normativa tuttavia prevede che non si debba porre in essere il meccanismo del pro rata IVA qualora le operazioni esenti IVA siano occasionali o ricomprese nell’art. 10 DPR n. 633/72, numeri da 1 a 9, o ancora qualora esse le operazioni esenti IVA siano non rientranti nell’attività propria dell’impresa ovvero accessorie a operazioni imponibili.