Può capitare, in fase di dichiarazione dei redditi o di 730, di dimenticare qualcosa, un importo in detrazione, oppure un reddito percepito. In questi casi è chiaro che ciò che abbiamo dichiarato sul documento ufficiale è sbagliato e in taluni casi il cittadino non sa come comportarsi a riguardo.
La legge in questi casi ci viene incontro fornendoci di una possibilità, entro termini prestabiliti, ovvero di inviare una seconda dichiarazione uguale alla prima, ma con le correzioni del caso, e specificando che si tratta appunto di una dichiarazione integrativa.
Quindi, quando il contribuente si accorge di avere omesso una parte o di aver sbagliato qualcosa nella dichiarazione presentata nei termini di legge, ha la facoltà di presentare, per via telematica o tramite le poste, una dichiarazione integrativa, completandola in tutte e sue parti e classificandola tramite casella apposita Dichiarazione integrativa, che può essere di due tipi
-Correttiva a favore dell’erario, ovvero si può verificare che ai sensi dell’art. 13 del dlgs. 472/97 per ravvedimento operoso qualora il contribuente si accorga di dovere all’erario una maggiore imposta, oppure di aver diritto ad un minor credito, in questi casi, però, la dichiarazione integrativa deve necessariamente essere presentata entro i termini dell’anno in corso, altrimenti non si potranno evitare le sanzioni previste per legge.
Se la correzione avviene oltre i termini consentiti, ma comunque entro i quattro anni dalla dichiarazione errata, è necessario aspettare che l’erario applichi le sanzioni previste e regolate ai sensi degli articoli 16 e 17 del dlgs. 472/97, come da art. 43 del Dpr 600/73 questa dichiarazione deve però essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo.
-Correttiva a favore del contribuente: è previsto, dal 2002, presentare una dichiarazione integrativa di rettifica a favore del cittadino, senza alcuna sanzione. Eventuali opzioni e modifiche richieste possono essere esercitate entro i 90 giorni successivi al termine per la dichiarazione. In questi casi si avrà un maggiore credito esigibile oppure un debito minore nei confronti dell’erario, che potrà essere utilizzato immediatamente in compensazione di altri eventuali debiti, come da art. 17 del dlgs 241/97.
Questi sono i due casi principali mediante i quali un contribuente può regolarizzare la sua posizione in modo abbastanza semplice.