La cessione del credito è un’operazione che può avvenire secondo due diverse modalità, pro soluto o pro solvendo.
La prima è una cessione di credito che comporta la garanzia dell’esistenza di un credito che sia valido ai fini della riscossione, la seconda comporta la garanzia aggiuntiva della solvibilità del debitore.
La cessione pro soluto, regolamentata dall’articolo 1267 del Codice Civile, prevede che il creditore trasferisca il proprio credito a terzi e che, per tale cessione, debba garantire la sola esistenza e validità, al momento della cessione, di tale credito.
Questa cessione avviene di solito a titolo oneroso, ovvero per un importo inferiore al credito spettante in quanto chi trasferisce ha l’immediato vantaggio del pagamento, colui che acquisisce il credito dovrà farsi carico della riscossione.
L’onere sulla cessione del credito viene normalmente stabilito in base a quelle che sono le reali possibilità di recupero del credito ceduto.
La cessione pro solvendo, anche questa regolamentata dall’ articolo 1267 del Codice Civile, prevede invece che chi cede il credito si faccia carico, oltre ovviamente alla garanzia della validità del credito, di una garanzia sulla riscossione del debito stesso, in caso in cui il debitore non pagasse, o pagasse solo parzialmente, chi ha acquisito il credito potrà rivolgersi al cedente per il completo pagamento del credito ceduto.
In questo caso, ovviamente, anche gli oneri sul credito che viene ceduto sono regolamentati in maniera diversa, e solitamente la cessione del credito pro solvendo avviene a titolo non oneroso per il cedente in quanto chi acquisisce il credito ha totale garanzia a copertura dell’ intero importo del credito ceduto.