In questo articolo vediamo quali sono le novità per la cedolare secca 2013.
Il Comma 4 bis dell’ Articolo 37 del TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, è stato modificato con la approvazione della Legge n. 92 del 28 giugno 2012.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 che istituiva il TIUR il 22 dicembre 1986, stabiliva al Comma 4 bis dell’ Articolo 37 che i redditi derivati dalla locazione dei fabbricati, in caso il reddito entrante fosse superiore al reddito medio ordinario, calcolato secondo l’ applicazione delle tariffe di estimo, stabilite a loro volta dalle norme di legge catastali, subissero, al momento della dichiarazione dei redditi, una riduzione forfettaria del 15 % ed in questo modo il canone di locazione che si andava a dichiarate fosse al netto di questa decurtazione del 15 %.
Dal primo gennaio 2013, con la modifica introdotta dal Comma 78 dell’ Articolo 4 della Legge n. 92 del 2012, la riduzione forfettaria da applicare al canone per ricavare il netto da dichiarare in sede di dichiarazione dei redditi passa del 15% al 5%.
Questa modifica rende ancora più conveniente, per i contribuenti interessati, la applicazione della Cedolare Secca che resta conveniente, fino al 31 dicembre 2012, per coloro che abbiano redditi alti e che versino una IRPEF almeno al secondo scaglio di imposta e che, al contempo, abbiano poche o nessuna detrazione, mentre dal primo gennaio 2013 diventerà conveniente per la maggior parte dei contribuenti.
Infatti da un lato abbiamo un risparmio d’ imposta che passa dal 15 % al solo 5 %, mentre con l’ opzione della cedolare secca l’ abbattimento, generato dall’ aliquota del 21 % o del 19 % per gli agevolati, escludendo però tale reddito dalla base imponibile IRPEF.