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Assicurazione Auto – Come Funziona

Secondo la legge n.990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche, lecompagnie assicuratrici, mediante il contratto di assicurazionesull’auto, si impegnano a risarcire i danni provocati a terzi dalla circolazione del veicolo oggetto del contratto: è il principio dell’assicurazione a responsabilità civile o rc auto, che, dal gennaio del 2007 è diventata obbligatoria secondo le regole del Codice delle Assicurazioni.

L’unica copertura assicurativa, quindi, che la legge impone come obbligatoria, riguarda il rischio di procurare danni a altri.

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Le compagnie assicurative, per potere rilasciare contratti di regolare validità secondo la legge italiana, devono avere l’approvazione dell’Isvap, l’Istituto per la vigilanza sulleassicurazioni: attenzione, al momento della stipula di un contratto, che la compagnia assicurativa sia autorizzata ad operare in Italia, per evitare il rischio di incorrere in una di quelle “assicurazioni fantasma” che impazzano nel nostro paese: ossia, quelle assicurazioniche non hanno alcun valore in Italia e che spesso vengono rilasciate a prezzi stracciati da compagnie assicurative con pochi scrupoli.

Le assicurazioni non obbligatorie sull’auto

Oltre all’assicurazione di base che la legge italiana impone per tutti i veicoli, esistono diversi altri “rischi” dai quali l’assicurato può scegliere di venire tutelato e, quindi, nel caso di verifichino, risarcito con un preciso indennizzo stabilito nel contratto.

Esistono degli speciali “pacchetti” di polizze dette per “rischi diversi” che offrono tutte le compagnie assicurative, che comprendono una o una serie di coperture assicurative non obbligatorie per legge: le più comuni sono la furto – incendio e lakasko, ma non sono le uniche.

Direi che l’opportunità di integrare la polizza assicurativa di base, ossia quella rc prevista dalla legge, con altre che contemplino altri rischi, sia da considerare in base al luogo in cui si vive e in base all’uso che si fa dell’auto: ad esempio, per un’auto che viene utilizzata per un certo tragitto alla fine del quale viene ricoverata in un garage, sarà inutile prevedere una polizza contro il rischio di furto; mentre può tornare conveniente, ad esempio, contrarre un’assicurazione “eventi atmosferici” per un veicolo che compie percorsi in zone particolari.

L’assicurazione furto – incendio

L’assicurazione furto – incendio solitamente viaggia così: a coppia, e prevede due rischi per il veicolo.

L’assicurazione furto copre i danni che può subire il veicolo non solo se questo viene totalmente o parzialmente rubato (l’intera auto o alcune sue parti), ma anche se, a seguito di furto o rapina o tentativi di essi, il veicolo subisce dei danni. In caso di distruzione o furto dell’auto, l’assicurazione “indennizza” l’assicuratocorrispondendogli il valore commerciale del veicolo, dedotta l’eventualefranchigia (vedremo in seguito); in caso di danneggiamento, l’indennizzo consiste nel pagamento delle riparazioni.

L’assicurazione incendio prevede la possibilità che l’auto subisca danni derivanti dal fuoco, sia sviluppatosi a seguito di fulmini o scoppio di carburante o simili, che sviluppatosi all’interno dell’autostessa, a causa di corto circuito dell’impianto elettrico, ad esempio, o a causa del surriscaldamento del motore. L’auto può essere danneggiata dal fuoco sia mentre è in circolazione, che mentre è posteggiata.

Anche qui, valgono le stesse regole di indennizzo previste per il furtoo il tentativo di furto.

L’assicurazione Kasko

E’ questa la seconda copertura assicurativa, dopo quella furto e incendio, che viene scelta tra quelle non obbligatorie.

L’assicurazione comprende i rischi derivanti dalla circolazione dell’auto.

Si intuisce dalla grande generalizzazione della definizione quanto ampio sia il “margine di rischio” o “alea di rischio” in questo tipo di contratto assicurativo, che è, in effetti, tra i più costosi.

Rispetto all’assicurazione rc auto ha una differenza fondamentale: la prima indennizza i danni provocati a terzi, la seconda indennizzaquelli provocati dall’automobilista stesso alla propria auto.

Esistono due forme di assicurazione Kasko:

–         la “kasko completa” indennizza il danneggiamento dell’auto a seguito di incidente con altri veicoli non identificati, o in caso di urto o ribaltamento, indipendentemente dalla responsabilità dell’assicurato;

–         la “mini – kasko” indennizza i danni derivati da incidente (o collisione o urto o tamponamento) con un veicolo identificato.

Dall’assicurazione kasko sono comunque esclusi:

–         i danni provocati intenzionalmente;

–         i danni derivanti da furto, tentato furto o incendio;

–         i danni provocati da chi guida in stato di ubriachezza;

–         i danni provocati da oggetti o persone trasportati sull’auto.

Altre assicurazioni facoltative

Citerò in questo paragrafo altre assicurazioni per l’autoche non sono obbligatorie, ma che, come scritto sopra, per alcuni automobilisti o per alcune auto o per alcune situazioni possono essere opportune.

L’assicurazione eventi atmosferici: prevede l’indennizzo all’assicurato in caso di danni subìti all’autoda tempeste, uragani, bufere di vento o di neve, trombe d’aria, grandine, inondazioni, valanghe, frane, slavine e quant’altro assicuratore e assicurato ritengono opportuno di fare rientrare nella polizza assicurativa(solitamente vengono previsti tutti i danni materiali, con l’unica eccezione di quelli conseguenti a furto e incendio).

L’assicurazione cristalli: copre le spese necessarie per la sostituzione o la riparazione dei cristalli dell’auto, derivanti da danni accidentali.

L’assicurazione tutela giudiziaria: riguarda i danni che può subire l’assicurato che ha da affrontare una controversia giudiziale, che abbia ad oggetto il veicolo in questione.

L’assicurazione a tutela del conducente: copre il rischio di danni fisici procurati al conducente dell’auto a seguito di incidente, tamponamento o urto.

L’assicurazione assistenza: copre una serie di prestazioni derivanti da incidente, furto, guasto dell’auto; tale assicurazione solitamente prevede il recupero dell’auto, se si trova nell’impossibilità di essere spostata, mediante carro attrezzi fino ad una autofficina, nonché le spese inerenti le riparazioni necessarie (a volte sono anche previsti i costi di un eventuale soggiorno in albergo, se l’automobilista si trovasse nell’impossibilità di raggiungere la propria abitazione mentre l’autoviene riparata).
L’assicurazione per eventi socio – politici: copre i danni derivanti da atti di vandalismo, scioperi, sommosse popolari, e simili.

Elementi del contratto assicurativo per l’auto

Citerò in questo paragrafo alcuni elementi che sono esclusivamente presenti nel contratto assicurativo per l’auto; per quanto riguarda il contratto assicurativo in sé, vi rimando alla guida apposita.

La polizza: è il documento che attesta la stipula del contratto di assicurazione, che si tratti di quella obbligatoria o di quelle facoltative, deve contenere i dati del veicolo, le coperture previste, l’importo del premio e la durata del contratto stesso.

Il premio: è il costo dell’assicurazione; le variabili per il calcolo dell’assicurazione sono, oltre naturalmente ai dati del veicolo in sé, anche quelli del conducente / proprietario /assicurato; il costo dellapolizza solitamente è rateizzabile o pagabile in unica soluzione una volta l’anno.

Il contrassegno dell’assicurazione: comunemente “tagliando”, viene rilasciato dalla compagnia assicuratrice, attesta i termini principali del contratto e consiste in un rettangolino di carta che misura mm.80 per mm.76 e va esposto obbligatoriamente sulla parte anteriore dell’auto, in modo tale da essere ben visibile dall’esterno, secondo l’art.181 del Codice della Strada.
Il Bonus – Malus: è uno dei termini del contratto di assicurazione che ne determinano anche l’importo e prevede, ad ogni rinnovo, dei rincari nel suo costo ovvero delle riduzioni se l’assicurato abbia o meno causato sinistri; sono previste 18 classi di merito:  alla stipula del primo contratto assicurativo, viene assegnata la 14esima; se non si commettono incidenti, si avanza di una classe all’anno, al contrario, si retrocede di due.

La franchigia: è quella parte del rischio non previsto dall’assicurazione, cioè per il cui verificarsi la compagnia non corrisponde alcun indennizzo, ovvero la parte di un danno subito che è a carico dell’assicurato.

Il “modulo blu”: è quel documento occorrente per la “constatazione amichevole d’incidente”, tramite il quale è possibile fare richiesta di risarcimento diretto alla propriacompagnia assicuratrice per un danno subìto.

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