L’obbligo che impone l’assicurazione di responsabilità civile per i motocicli (detta anche RC moto) è contenuto nella Legge 990 del 1969.
Lo scopo è quello di permettere al possessore del mezzo la copertura contro i danni arrecati a terzi e ai loro mezzi in caso di incidenti. Il contraente si impegna a pagare un premio, mentre l’assicuratore si impegna a risarcire il contraente in caso di sinistro.
La mancaza di una polizza RC moto comporta l’immediato sequestro del mezzo e sanzioni severissime previste dal codice della strada.
Come per l’RC Auto, si tratta di un contratto tra assicurato e società diassicurazione a ciò abilitata) a durata variabile. Infatti oltre che alla durata “classica” di un anno, sono previsti contratti di durata inferiore, particolarmente utili per chi usa la moto solo nei mesi più caldi dell’anno.
Anzi, la durata del contratto assicurativo della polizza moto è un fattore che contraddistingue le assicurazioni moto da quelle auto. Diciamo che le compagnie assicurative dispongono di un’offerta più ampia, flessibile e vantaggiosa rispetto alle auto.
Se alla scadenza del contratto l’assicurato non versa il premio, il contratto si sospende a partire dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza.
Sul certificato di assicurazione, rilasciato dall’ssicuratore, compare la targa del mezzo, il nome della compagnia assicurativa, quello del proprietario, il numero del contratto e il periodo di validità.
Preventivi e clausole particolari nel contratto di assicurazione
Con l’Rc moto si possono assicurare tutti i mezzi a due ruote a motore, qualunque sia la cilindrata e il veicolo: motorini, scooter, ciclomotori e moto di grossa cilindrata.
Come per l’assicurazione Rc auto, il preventivo si baserà sulle caratteristiche del mezzo da assicurare, sui chilometri percorsi ogni anno, sulla zona di residenza e sulla categoria bonus malus del proprietario.
Naturalmente internet rappresenta un validissimo canale per orientarsi nel mare magnum delle assicurazioni online, soprattutto quando si è alla ricerca di preventivi da confrontare.
Anche per l’RC moto è prevista (praticamente sempre o quasi) la clausola di franchigia: quella che trasferisce una parte del costo del danno provocato dal sinistro dall’assicuratore all’assicurato.
Oltre alla franchigia, sono da tenere in considerazione anche le clausole di esclusione e rivalsa, cioè quelle che individuano specifiche ipotesi nelle quali l’assicurazione non prevede la copertura del danno causato a terzi, facendola ricadere nella sfera dell’assicurato.
Comunque, in caso di incidente stradale, una volta segnalato questo alla propria compagnia assicurativa, sarà compito di questa fare tutte le verifiche e far partire le procedure per il risarcimento dei danni nei confronti dell’altro mezzo.
Assicurazioni facoltative e accessorie
Sino a questo punto abbiamo approfondito l’assicurazione base e obbligatoria sulla responsabilità civile per la moto. Ma come per le auto anche per le due ruote esistono assicurazioni aggiuntive che permettono di proteggere l’assicurato da altri eventi.
Prima fra tutte, l’assicurazione incendio e furto, cioè la copertura assicurativa che garantisce l’assicurato per i danni (materiali e diretti) subiti in caso di furto o incendio dell’auto.
Quella sull’incendio copre i danni causati dal fuoco, sia in caso di mezzo in circolazione che in parcheggio. Naturalmente, come nel caso di furto, fa fede il valore commerciale del veicolo al momento dell’incendio.
Vi sono poi altre coperture che possono essere inserite nel contratto di assicurazione: spese di dissequestro del veicolo; spese di immatricolazione del nuovo veicolo in sostituzione di quello rubato; danni indiretti derivanti dall’impossibilità di utilizzo; spese di rimozione e parcheggio; spese di ripristino box; spese di lavaggio; spese per sottrazione e smarrimento chiavi.
Anche se riservate ai mezzi più costosi, abbiamo anche le polizze Kasko. Si tratta di specifiche polizze che coprono i danni causati durante la circolazione con la moto e che non sono previsti e coperti dall’assicurazicurazione di responsabilità civile.
Infine, come per le quattroruote, anche per le moto storiche o i ciclomotori d’epoca, vecchi di almeno 20 anni e iscritti all’ASI (Automotoclub Storico Italiano) oppure all’FMI (Federazione Motociclistica Italiana), sono previste polizze ad hoc che tengono conto del valore e del reale utilizzo del mezzo in questione.
Passaggio assicurazione da Rc Auto a Rc Moto
Un aspetto da non sottovalutare e molto spesso poco conosciuto riguarda il passaggio da un’assicurazione auto a un’assicurazione moto. L’assicurato può infatti mantenere la propria classe di merito calcolata col sistema bonus malus.
Ogni compagnia assicurativa ha un proprio tabellario interno (classe di merito interne) che viene però convertito per legge anche in universale (CU) per permettere ai clienti e alle compagnie stesse di uniformare la classe di merito di un assicurato. Quindi, ricordatevi di richiedere l’applicazione di condizioni di polizza corrispondenti alla classe di merito.