In questo articolo vediamo quali sono le novità per gli interessi moratori 2013.
Gli interessi di mora sono degli interessi che maturano sull’importo di un mancato pagamento. Gli interessi di mora sono indicati quando il contribuente non paga una tassa dello Stato, oppure quanto si salta indebitamente una rata di un finanziamento bancario, nel primo periodo si può subito rientrare pagando il relativo interesse di mora.
Gli interessi di mora vengono applicati anche dalle aziende fornitrici, nel momento in cui il cliente non è momentaneamente in grado di pagare una fornitura a causa della crisi economica. Nel 2013 gli interessi di mora presentano novità, in virtù del decreto legge 192/12, soprattutto per le PMI. Per esempio, gli interessi di mora verranno applicati alle aziende in due modalità in base al recapito della fattura
-Se la fattura arriva prima della merce, i termini per pagarla scattano quando la merce arriva in magazzino. Da quel momento scattano gli interessi di mora, che le ditte dovranno pagare entro 30 giorni, che possono aumentare fino a 60 giorni.
-Se la fattura viene recapitata dopo la merce, vale la data di ricevimento della fattura per calcolare gli interessi di mora.
-Se non c’è un riferimento preciso alla data di ricevimento della fattura, sarà valida la data in cui la merce è entrata in magazzino, oppure la data dell’erogazione del servizio.
Se avete difficoltà a pagare con la Pubblica Amministrazione, potete pagare con gli interessi di mora entro 30 giorni dalla scadenza, ma ricordate di accordarvi con l’ufficio competente, anche per dilazionare il pagamento in più rate. In questo modo si evitano ulteriori sanzioni e si riesce a pagare in tempo senza incorrere in controlli ed accertamenti.
Le novità sugli interessi di mora valgono anche per i liberi professionisti, ma non valgono in caso di risarcimento danni. Così l’Italia risponde alla direttiva UE 7/2011 sugli interessi di mora.