La figura dell’amministratore di condominio, che viene creata nel corso degli anni settanta in occasione del boom economico’ è prevista dall’articolo 1129 del Codice Civile, Quando i Condomini sono più di quattro, l’Assemblea nomina un Amministratore. Se l’Assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più Condomini. L’Amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dell’Assemblea. Può anche essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun Condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dall’art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell’Amministratore dall’ufficio sono annotate in apposito registro.
Al momento chiunque può diventare amministratore di condominio, anche una persona interna al condominio stesso oppure un professionista esterno: normalmente si tende a preferire soggetti che abbiano un diploma da ragioniere o da geometra, in quanto in possesso di nozioni di contabilità. L’amministratore di condominio è, infatti, specializzato nella gestione delle spese e nella supervisione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei condomini.
Quali sono i requisiti necessari per diventare amministratore di condominio
Per esercitare l’attività di amministratore non è necessario possedere un titolo professionale o l’iscrizione in alcun albo, ma è indispensabile aprire la partita IVA. Inoltre, per quanto concerne le nozioni utili per svolgere tale lavoro, è conveniente frequentare dei corsi tenuti dalle associazioni di categoria, oltre ad avere determinate conoscenze in campo giuridico, tecnico, amministrativo e fiscale.
Per quanto riguarda i guadagni, in base a quanto riportato in questo articolo sull’amministratore di condominio su Professioniecarriere.com, risulta essere di circa 70 euro per abitazione. I guadagni possono quindi essere piuttosto interessanti.