In questo articolo spieghiamo il funzionamento delle dimissioni dell’amministratore di una Srl.
Un Amministratore di una Società di tipo Srl può dare le dimissioni in qualsiasi momento. Le dimissioni devono ovviamente essere comunicate alla società, nella fattispecie devono essere comunicate alla assemblea dei soci e successivamente al Consiglio di amministrazione tramite lettera raccomandata, ovviamente con la Ricevuta di Ritorno, ovvero con l’Avviso di Ricevimento, normalmente indicato con AR.
Le dimissioni hanno effetto immediato se non causano lo scioglimento della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, che ne prende atto al momento stesso della comunicazione durante la Assemblea Ordinaria dei Soci, ovvero se l’Assemblea, contestualmente alle nostre dimissioni, provvederà a nominare un nuovo amministratore.
Chiaramente, anche se non sussistono vincoli temporali per rassegnare le dimissioni, sarà opportuno far precedere le dimissioni da un preavviso che permetta alla società di trovare un sostituto e, fino alla nomina del nuovo amministratore, il principio di buona fede richiede di restare in carica per svolgere le operazioni necessarie al proseguimento della attività della azienda che, in caso contrario, potrebbe comunque rivalersi in senso economico se la mancata partecipazione dell’amministratore dovesse causare un danno alla azienda stessa.
Per dare le dimissioni non basta quindi inviare una lettera raccomandata, occorre inizialmente convocare la Assemblea Ordinaria dei Soci, con la normale raccomandata prevista, indicando come punto all’ordine del giorno le dimissioni dell’amministratore in carica e eventuale nomina del nuovo amministratore.
In sede assembleare, dovrà essere presentata copia della lettera di dimissioni che verrà poi inviata alla società tramite raccomandata AR.
In sede assembleare, se il Consiglio di Amministrazione accetta con effetto immediato le dimissioni, decade la carica di amministratore. In caso contrario, il consiglio potrebbe richiedere di restare in carica fino alla nomina di un nuovo amministratore, nomina a cui dovrà provvedere entro tempi ragionevoli trascorsi i quali l’amministratore uscente potrà far ricorso al Tribunale per farsi riconoscere le dimissioni.