L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, previo pagamento di un premio ed entro i limiti convenuti nell’accordo, si obbliga a risarcire l’assicurato del danno da questi subito a causa di un sinistro.
Assicurazione, prestazioni corrispettive e di durata
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, in quanto al pagamento di un premio da parte dell’assicurato corrisponde l’assunzione del rischio da parte dell’assicuratore che rimane quindi obbligato a sborsare una predeterminata somma di denaro al verificarsi di un sinistro o di un evento durante il periodo di tempo ricompreso dal contratto. E proprio l’elemento temporale fa delcontratto di assicurazione un classico esempio di contratto di durata, perchè la sopportazione del rischio da parte dell’assicuratore dura limitatamente nel tempo: di conseguenza la risoluzione del contratto non ha effetto retroattivo fra le parti e perciò non dà diritto alla restituzione dei premi corrispondenti al tempo già trascorso (art. 1458 del codice civile). Questi due fattori (corrispettività e durata delle prestazioni) hanno come principale conseguenza l’applicazione della regola secondo la quale il ritardo nel pagamento dei premi da parte dell’assicurato sospende la garanzia assicurativa (art. 1901 del codice civile).
Quello di assicurazione è il contratto aleatorio per eccellenza
Oltre che a prestazioni corrispettive e di durata, quello di assicurazione è anche un contratto aleatorio, se non addirittura il contratto aleatorio per definizione. Cosa significa? Il rapporto di valore tra i premi che saranno pagati dall’assicurato e quanto dovrà poi effettivamente ed eventualmente pagare l’assicuratore è inizialmente incerto.
Due semplicissimi esempi possono chiarire meglio il concetto. Il primo: nell’assicurazione contro gli eventi atmosferici (fulmine, allagamenti,
vento…..) può accadere che nessun evento venga mai a verificarsi, così che la compagnia assicurativa riscuota i premi per anni senza mai corrispondere nulla alla parte assicurata. Per contro, può anche verificarsi una fattispecie opposta, nel senso che l’evento o gli eventi ricompresi nel contratto si verifichino un secondo dopo la stipula del contratto.
Il secondo. In un’assicurazione sulla vita, che prevede ad esempio un premio annuale da versare all’assicuratore durante la vita dell’assicurato e l’obbligo di pagare una certa somma ai superstiti in caso di morte, è certo che l’assicurazione dovrà pagare (prima o poi l’evento morte dovrà avverarsi) ma è incerto il quando. La persona assicurata potrà infatti avere una vita lunga o brevissima dopo la stipula del contratto e così è incerto l’ammontare complessivo dei premi incassati dall’assicuratore. L’alea o aleatorietà è un vero e proprio elemento essenziale del contratto di assicurazione. Ne consegue, secondo la legge, che se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, questo è nullo per difetto di causa (art. 1895 del codice civile). Ad esempio: assicurazione contro l’incendio sulla casa stipulata dopo che l’immobile è già bruciato. Se invece il rischio che l’evento assicurato si avveri cessa dopo la conclusione della polizza, il contratto si scioglie (art. 1896 del codice civile).
Il rapporto commutativo nelle assicurazioni
Giunti a questo punto della guida sul contratto di assicurazione è necessario precisare alcuni aspetti.
Tra la prestazione dell’assicurato (pagare regolarmente il premio) e quella dell’assicuratore esiste un rapporto commutativo. Ne deriva che la diminuzione o l’aggravamento del rischio, durante la vigenza di un contratto, possono determinare lo scioglimento o quantomeno una modificazione delle condizioni contrattuali in essere. Questo per ristabilire l’equilibrio (commutativo appunto) tra premi e garanzia assicurativa (art. 1897 e 1898 del codice civile). Sulla questione si è più volte espressa anche la giurisprudeza, secondo la quale l’aggravamento del rischio può sortire quesi effetti solo se ha un carattere permanente ed esce dal quadro presupposto al tempo della stipula del contratto. Sempre secondo la Cassazione, questo non vale se si è in presenza solo “dell’acutizzarsi” del rischio assicurato che si manifesta nell’immediatezza del sinistro coperto dalla polizza.
Rischi non coperti dalle assicurazioni
Sempre in questo ambito, non sono assicurabili, in quanto estranei al concetto di rischio, i sinistri causati volontariamente da contraente stesso, dall’assicurato o dal terzo evetualmente beneficiario (art.1900 e 1900 del codice civile). Quelli causati da colpa grave da questi soggetti sono invece assicurabili.
Oneri e obblighi dell’assicurato nella stipula del contratto di assicurazione
Dal quadro sin qui esaminato emerge chiaramente che il rischio appartiene alla sfera dell’assicurato e che questo è sempre tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie affinché l’assicuratore possa ponderare oggettivamente il rischio da coprire con la polizza. La legge stessa impone l’onere di comunicare ogni elemento utile a influire sulla determinazione del rischio e sul formarsi del consenso della compagnia assicuratrice. Dichiarazioni inesatte o reticenti sono causa di annullamento sei il contraente ha agito con dolo o colpa grave. Altrimenti giustifica il mero recesso dell’assicuratore entro tre mesi dal giorno in cui questi è venuto a conoscenza dell’inesattezza dei dati ricevuti. Il recesso, a differenza dell’annullamento, non ha effetto retroattivo: perciò se il sinistro si è già verificato, l’assicuratore deve pagare, anche se in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fossero conosciute le condizioni di rischio ideali (art. 1892 e 1893 del codice civile).
La forma del contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto e l’assicuratore è tenuto a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da questi sottoscritto