Eliminato il rinnovo tacito della assicurazione, sono emersi diversi dubbi in merito alla copertura assicurativa a tagliando scaduto.
Posto che il rinnovo tacito viene formalmente eliminato dalle assicurazioni auto stipulate a partire dal gennaio 2013, il ministero competente ha emanato, il 14 febbraio 2013, una circolare in merito, atta a dirimere ogni contenzioso.
In detta circolare, si specifica che per un periodo limitato di quindici giorni dalla scadenza, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere un altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti.
In pratica questa circolare specifica che non si può essere multati per contrassegno assicurativo scaduto se tale contrassegno è scaduto da non più di quindici giorni.
Decaduto il tacito rinnovo automatico, infatti, l’assicurato ha l’obbligo di presentarsi personalmente e di firmare la nuova polizza assicurativa, che avrà durata massima di un anno. La assicurazione, dal canto suo, è tenuta a comunicare la scadenza della polizza almeno trenta giorni prima e deve obbligatoriamente mantenere le tutele della polizza corrente, per periodo di tempo di 15 giorni successivi alla scadenza della polizza stessa.
Per saperne di più, potete consultare il testo del decreto legge 179/2012 o consultare la circolare ufficiale emanata dal ministero.