In questo articolo mettiamo a disposizione una definizione di interessi moratori e spieghiamo in cosa consiste.
Una differenza importante da evidenziare sussiste tra gli interessi di mora e gli interessi legali. La mora è riferita a un mancato pagamento, un’azione che non è stata fatta, un illecito. In sostanza la mora è una sanzione riferita alla parte che ha ritardato il pagamento in favore di chi sta subendo il danno.
La natura degli interessi moratori, in sostanza, rappresentano un risarcimento, generalmente stabilito tra le parti di un contratto. Il tasso viene stabilito dal Decreto Legislativo 231 del 2002, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nei rapporti commerciali.
Il tasso legale di mora è fissato su base giornaliera ad un tasso uguale a quello di riferimento maggiorato di sette punti. Per tasso di riferimento, invece, si intende quello deciso e stabilito dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento. Gli interessi di mora vengono stabiliti tra le imprese ad un tasso concordato nelle transazioni commerciali, ovvero nei contratti tra più parti pubbliche o private che regolamentano scambio di merci o prestazioni di servizi a scopo di lucro.
Alla scadenza dei termini di pagamento, scatta automaticamente il primo giorno di interessi moratori, a meno che le cause che hanno concorso a ritardare il pagamento non siano imputabili al debitore, come recitano gli articoli 3 e 4.
L’articolo 5 invece stabilisce che gli interessi di mora sono calcolati sulla base degli interessi legali di mora, ma entro determinati criteri stabiliti dall’articolo 7, le parti possono anche accordarsi per un tasso differente.
In base all’articolo 6 il creditore può ottenere anche la somma spesa per recuperare le somme in ritardo. Se gli accordi tra le parti riguardanti i termini di pagamento sono da ritenersi iniqui in danno al creditore, secondo l’articolo 7 sono da ritenersi nulle e non applicabili.
Gli interessi moratori nascono quindi sostanzialmente per tutelare e salvaguardare il creditore nelle transazioni commerciali, onde evitare che il suddetto subisca un danno non quantificabile, in caso di ritardato pagamento da parte del debitore.