Lo sfratto è l’atto giudiziario con il quale il locatore chiede al giudice di emettere un provvedimento esecutivo che ordini all’inquilino di riconsegnargli l’immobile.
Ci sono due tipi di sfratto:
– sfratto per finita locazione
– sfratto per morosità
Sfratto per finita locazione:
Avviene alla scadenza del contratto (quale che sia la durata) nel caso in cui l’inquilino decida di non lasciare l’immobile al proprietario.
Sfratto per morosità:
Avviene nel caso di mancato pagamento dell’affitto.
Generalmente in questi casi il primo sollecito viene fatto dal locatore con invio di messa in mora e intimazione a pagare entro 15 gg.
In caso di mancato pagamento il locatore può rivolgersi al Tribunale per iniziare la vera e propria pratica di sfratto (se l’inquilino si oppone o nascono problemi di altra natura si arriva anche alla causa).
Altri due provvedimenti di sfratto sono:
– sfratto per necessità del locatore
– risoluzione per inadempimento
Sfratto per necessità del locatore:
Si verifica quando il locatore ha bisogno dell’appartamento e quindi ne richiede il rilascio da parte dell’inquilino.
Questa possibilità è data al locatore solo nei casi previsti della legge (si fa riferimento alla Legge 431/1998) e SOLO alla prima scadenza (quindi al quarto anno nel caso di contratti liberi 4+4, oppure al terzo anni nel caso di contratti concordati 3+2).
Non è previsto invece per contratti brevi, transitori o per studenti.
Risoluzione per inadempimento:
Si verifica quando sono accertati dei gravi inadempimenti da parte dell’inquilino.
Degli esempi sono il sub-affitto non autorizzato o il cambio di destinazione d’uso.
In questi casi il giudice può emettere una sentenza che ordina il rilascio dell’appartamento.