Una società per azioni può emettere un prestito obbligazionario convertibile, dove per convertibile si intende la conversione in azioni della società stessa, la cui regolamentazione segue le stesse norme che regolamentano il prestito obbligazionario.
L’emissione di prestito obbligazionario convertibile è deliberata nell’assemblea straordinaria dei soci, che emette il prestito obbligazionario convertibile e allo stesso tempo provvede all’approvazione dell’aumento di capitale che andrà a coprire il prestito tramite le azioni di compendio.
Normalmente questo tipo di decisione va quindi oltre i poteri dell’amministratore della società, anche se è possibile prevedere una delega all’organo amministrativo all’interno dello statuto societario.
Per potere emettere un prestito obbligazionario convertibile, il capitale sociale deve essere stato preventivamente e interamente versato.
Le obbligazioni emesse dovranno contenere i dati relativi al rapporto di cambio, alla durata periodo ed alle modalità di conversione delle obbligazioni.
Tipicamente la convertibilità è data dalla possibilità di chi detiene la obbligazione di convertire ad una data prestabilita il prestito in vere e proprie azioni della società. Chi è titolare del prestito ha il diritto di opzione in merito a un’eventuale futura emissione di altre obbligazioni convertibili, così come ha il diritto di opzione in merito ad eventuali futuri aumenti di capitale della società stessa anche se occorre chiarire che il titolare delle obbligazioni è in realtà un creditore di tale società e non un socio.
Tuttavia, il titolare delle obbligazioni ha diritto di opzione anche per quel che riguarda l’acquisto di eventuali quote di soci che hanno esercitato il diritto di recesso o per quel che riguarda soci cha hanno diritto alla liquidazione delle loro quote.
Ovviamente tale diritto di opzione potrebbe portare ad una modificazione di quello che è l’assetto societario, onde per cui, anche se esercitato, tale diritto di opzione andrebbe comunque esercitato con cautela, diluendo le quote tra i restanti soci storici onde non portare a un completo riassetto dell’azienda.