Sappiamo che l’IVA, ovvero l’imposta sul valore aggiunto, è una imposta che viene riscossa dalle aziende e dai titolari di partita IVA per conto dello Stato, al quale viene poi versata ogni mese. La liquidazione IVA è dunque un adempimento che viene eseguito ogni mese e si tratta della comunicazione allo Stato dell’importo incassato in termini di IVA e del relativo pagamento all’Erario.
Tuttavia per imprese dalle dimensioni contenute tale adempimento, generalmente seguito dai commercialisti per conto dei clienti, comporta un costo rilevante, a tal fine lo Stato permette alle piccole aziende di optare per la liquidazione trimestrale IVA.
Il limite della liquidazione trimestrale IVA è stabilito in base al fatturato annuo realizzato nel corso dell’anno precedente, possono beneficiare di tale agevolazione le imprese e i lavoratori autonomi che esercitano attività di prestazione di servizi con fatturato annuo inferiore a 400000 euro, mentre le altre imprese tale limite è stabilito in 700000 euro.
Quei titolari di partita IVA, dunque, che hanno fatturato superiore a quello sopra indicato dovranno procedere alla redazione mensile della liquidazione IVA.
Come abbiamo detto l’IVA è una imposta che i titolari di partita IVA riscuotono per conto dello Stato, essendo soldi dell’Erario, nel caso la liquidazione e il relativo pagamento sia trimestrale, i titolari di partita IVA dovranno corrispondere anche un interesse dell’1%. Essi infatti beneficiano dell’uso di tale denaro di proprietà erariale.
Per le nuove aziende l’opzione per la liquidazione IVA mensile o trimestrale va esercitata in sede di apertura della partita Iva, sulla base del fatturato previsto dall’azienda stessa. Si potrà poi passare da annuale a trimestrale e viceversa, possedendo i requisiti sopra descritti, in occasione di ogni liquidazione IVA annuale.
I limiti suddetti assomigliano a quelli previsti per il regime della contabilità semplificata, ma questa uguaglianza è solo apparente. Infatti i limiti suddetti si riferiscono ai ricavi dell’azienda, mentre quelli per la contabilità semplificata fanno riferimento al volume d’affari, come definito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13.2.2012.
Coloro che aderiscono al regime della liquidazione mensile IVA verseranno l’imposta IVA e invieranno la relativa dichiarazione entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di versamento. Coloro invece che aderiscono al regime della liquidazione trimestrale IVA verseranno la relativa imposta IVA e invieranno la dichiarazione il 16 maggio, il 16 agosto e il 16 novembre. Il conguaglio annuale andrà poi inviato e liquidato entro il 16 marzo dell’anno successivo all’anno di calcolo.
Infine precisato che, nell’ottica di agevolare l’imprenditoria giovanile, è stato introdotto un particolare regime di deroga, denominato regime dei contribuenti minimi, che prevede l’esenzione per tutti i soggetti che sono sotto i minimi contributivi della registrazione delle fatture emesse, della registrazione dei corrispettivi, della registrazione degli acquisti, della tenuta e conservazione della contabilità e della redazione e liquidazione IVA.
Le regole sono quindi precise.