Oggi spieghiamo come effettuare l’ammortamento di un impianto fotovoltaico.
Sul fronte del risparmio energetico, installare un impianto fotovoltaico sul tetto della propria casa risulta essere una scelta oculata e soddisfacente. Quando si parla di ammortamento, però, la facendo si fa leggermente più complessa ed è necessario capire fino in fondo la classificazione del nostro impianto, in modo da stabilire correttamente le aliquote da applicare.
La circolare numero 36 del 19 dicembre 2013 parla e spiega l’ammortamento per l’impianto fotovoltaico, fornendo maggiori informazioni riguardo l’aliquota da applicare in base alla qualificazione dell’impianto.
Vediamo quando bisogna applicare l’aliquota del 9% e quando l’aliquota del 4%. Ecco alcune specifiche. Su beni mobili, ovvero quando gli impianti vengono installati su pareti o tetto oppure aree di pertinenza comunale o ancora su aree esclusive di un fabbricato privato, con l’obbligo di aumentare la rendita catastale e dichiarare tale aumento, se l’impianto installato aumenta la redditività ordinaria del 15% o più. L’immobile non muterà la classificazione, ma la rendita catastale andrà ricalcolata, con relativo innalzamento delle tasse. In questo caso, l’aliquota sulla quale basare il piano di ammortamento è pari al 9%.
Su beni immobili, ovvero quando non c’è bisogno di dichiarare un accatastamento, in quanto la potenza nominale dell’impianto non supera i tre chilowatt per ogni unità servita, oppure quando la potenza complessiva non risulta superiore a tre volte il numero delle unità da servire, sia che l’impianto venga installato al suolo o su parte dei fabbricati, oppure per un impianto installato al suolo con volume non superiore a 150 metri cubi, come del resto stabilito dall’art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 28/1998; in questi casi l’aliquota da applicare sarà del 4%.
Secondo l’articolo 102 del TUIR, per i beni mobili (vedi sopra quali sono), il costo per la realizzazione dell’impianto risulta deducibile a titolo di quota d’ammortamento laddove il servizio venga adoperato da persone fisiche o giuridiche titolari d’impresa o autonomi, o anche associazioni professionali nell’ambito dell’attività stessa.
Sempre secondo il medesimo articolo, per i beni immobili il costo dell’impianto diventa deducibile per persone fisiche o per chi presenti reddito d’impresa. Per i lavoratori autonomi o associazioni, dove l’acquisto è stato fatto dopo l’anno 2009 non è prevista deducibilità.
L’ammortamento è quindi piuttosto semplice.