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Ammortamento di un Impianto Fotovoltaico

Oggi spieghiamo come effettuare l’ammortamento di un impianto fotovoltaico.

Sul fronte del risparmio energetico, installare un impianto fotovoltaico sul tetto della propria casa risulta essere una scelta oculata e soddisfacente. Quando si parla di ammortamento, però, la facendo si fa leggermente più complessa ed è necessario capire fino in fondo la classificazione del nostro impianto, in modo da stabilire correttamente le aliquote da applicare.

La circolare numero 36 del 19 dicembre 2013 parla e spiega l’ammortamento per l’impianto fotovoltaico, fornendo maggiori informazioni riguardo l’aliquota da applicare in base alla qualificazione dell’impianto.

Vediamo quando bisogna applicare l’aliquota del 9% e quando l’aliquota del 4%. Ecco alcune specifiche. Su beni mobili, ovvero quando gli impianti vengono installati su pareti o tetto oppure aree di pertinenza comunale o ancora su aree esclusive di un fabbricato privato, con l’obbligo di aumentare la rendita catastale e dichiarare tale aumento, se l’impianto installato aumenta la redditività ordinaria del 15% o più. L’immobile non muterà la classificazione, ma la rendita catastale andrà ricalcolata, con relativo innalzamento delle tasse. In questo caso, l’aliquota sulla quale basare il piano di ammortamento è pari al 9%.

Su beni immobili, ovvero quando non c’è bisogno di dichiarare un accatastamento, in quanto la potenza nominale dell’impianto non supera i tre chilowatt per ogni unità servita, oppure quando la potenza complessiva non risulta superiore a tre volte il numero delle unità da servire, sia che l’impianto venga installato al suolo o su parte dei fabbricati, oppure per un impianto installato al suolo con volume non superiore a 150 metri cubi, come del resto stabilito dall’art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 28/1998; in questi casi l’aliquota da applicare sarà del 4%.

Secondo l’articolo 102 del TUIR, per i beni mobili (vedi sopra quali sono), il costo per la realizzazione dell’impianto risulta deducibile a titolo di quota d’ammortamento laddove il servizio venga adoperato da persone fisiche o giuridiche titolari d’impresa o autonomi, o anche associazioni professionali nell’ambito dell’attività stessa.

Sempre secondo il medesimo articolo, per i beni immobili il costo dell’impianto diventa deducibile per persone fisiche o per chi presenti reddito d’impresa. Per i lavoratori autonomi o associazioni, dove l’acquisto è stato fatto dopo l’anno 2009 non è prevista deducibilità.

L’ammortamento è quindi piuttosto semplice.

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