Con la Gazzetta Ufficiale n.81 dell’8 Aprile 2011, le banche non hanno più potuto nascondere alcuni dati e i clienti sono diventati più consapevoli nelle loro scelte. Infatti, secondo la normativa sul credito, non si può offrire un prodotto creditizio omettendo i riferimenti ai tassi di interesse, al tipo di tasso o all’ammontare delle spese accessorie, cosa che accadeva molto spesso prima della normativa.
Altra novità è quella che riguarda le offerte pubblicizzate: avete notato che è sparito il TAEG? Per la normativa sul credito, che impone alle banche di utilizzare il TAEG pubblicizzato con l’offerta. In più, il cliente deve sapere cosa potrebbe succedere in caso di estinzione anticipata del debito (se è prevista e se sono previste delle spese di penale), o se è possibile saltare una rata.
Prima di indebitarsi chiedendo un prestito, il cliente può chiedere quali sono gli interessi di mora che dovrebbe subire in caso di mancato pagamento o quanto costa quell’assicurazione a copertura del prestito inserito genericamente nel TAEG
Una volta firmato in contratto, in base alla normativa sul credito, il cliente può annullare restituendo la somma richiesta entro 14 giorni dalla chiusura della pratica con una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno.