Lo Statuto della società è un documento diverso dall’atto costitutivo, anche se a volte si tende a confonderli.
Lo Statuto è una parte integrante e necessaria dell’atto costitutivo, ma non lo sostituisce poiché contiene informazioni diverse ed aggiuntive.
Sostanzialmente è un allegato dell’atto pubblico mediante il quale si costituisce una società e sarà letto ad alta voce dal notaio che si occupa di tutte le faccende legali.
Lo Statuto contiene tutte le regole alle quali la società appena costituita si deve attenere, individua tutte le caratteristiche essenziali dell’ordinamento interno e anche le norme e le discipline di funzionamento.
Tuttavia ci sono delle discordanze sull’essenzialità dello Statuto, in quanto non documento legale o atto pubblico, ma solo allegato all’atto costitutivo, dal quale ne prende anche la forma.
Fondamentalmente, lo Statuto definisce e riconosce
-Denominazione della società in oggetto, la sede legale e la durata
-Lo scopo per il quale la società è stata costituita
-Il capitale sociale, deleghe, i diritti degli azionisti
-Le modalità di voto dei partecipanti
-Le possibilità di recesso dei membri
-Il funzionamento dell’assemblea dei soci
-Procedure per le nomine
-Le regole che determinano la distribuzione dei dividendi
-I comportamenti ai quali attenersi in caso di scioglimento
-Le regole di funzionamento dell’Amministrazione e del Collegio Sindacale
Lo Statuto inizialmente firmato può subire modifiche nel corso della vita di una società, con delibera dell’assemblea straordinaria.
Detto questo e stabilite tutte le informazioni che lo Statuto deve contenere, ci sono poi delle disquisizioni riguardanti la forma di questo tipo di documento.
Non è infatti chiaro se deve diventare un atto pubblico o se deve rimanere un allegato dell’atto costitutivo.
Si tratta più che di un allegato, un appendice dell’atto pubblico stesso e ne regola tutte le discipline.
Vista la rilevanza dei dati e dei termini in esso contenuto, spesso le varie legislature sono entrate in contrasto una con l’altra nella definizione stessa di questo tipo di documento, in taluni casi richiedendone lettura formale davanti al notaio, con tanto di firme autenticate, in altri casi trattandolo solo come una parte non essenziale dell’atto costitutivo di una società, dimenticando forse che esso contiene tutte le norme, mai in contrasto chiaramente on il codice civile, ma che se per qualche motivo andassero conto con quelle scritte nell’atto costitutivo, prevarrebbero.