Per tutti coloro che hanno dei figli che studiano a scuola, o che sono studenti e hanno anche un’attività lavorativa e quindi redigono la dichiarazione dei redditi sia nella forma del Modello Unico 2014 che in quella del modello 730/2014, è possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’istruzione dei figli che vengono indicati a carico nella dichiarazione stessa dal contribuente, o ovviamente per se stessi.
Trattandosi di dichiarazione relativa all’anno 2013, ovviamente, si dovranno portare in detrazione tutte quelle spese sostenute nel corso dell’anno 2013 sia per frequenza a corsi di istruzione secondaria, di primo o di secondo grado, che a corsi di istruzione universitaria, master e addirittura corsi di specializzazione.
Non vi sono limiti alla detraibilità dei costi in dipendenza che gli studi siano stati sostenuti presso enti pubblici o privati, sia che studiamo presso un istituto statale che un ente privato, quindi, potremo detrarre le spese sostenute allo stesso modo se i costi della struttura privata non superino quelli della struttura pubblica, caso nel quale il costo che si sarebbe sostenuto nella struttura pubblica diventa il nuovo limite.
Nel caso dunque ci trovassimo a detrarre costi di strutture private, onde evitare di incorrere in accertamenti fiscali, controlliamo che l’importo che andremo a indicare in detrazione non superi i limiti di spesa previsti. Ad esempio, qualora frequentassimo una università privata la circolare n. 11 del 23.08.1987 stabilisce che l’importo della retta universitaria pagata che potremmo detrarre è pari alla tassa d’iscrizione al medesimo corso di laurea o uno equivalente istituito presso l’università pubblica sita nella località più vicina.
Tuttavia bisognerà prestare attenzione che non potremo detrarre l’intero importo della retta della università pubblica qualora, in base ai nostri attestati ISEE e ISEEU, avremmo beneficiato di uno sconto della retta stessa. Ovvero l ‘importo detraibile è sempre il vero importo che avremmo pagato in una università pubblica a seconda del reddito del nucleo familiare. Per calcolare, dunque, la corretta spesa universitaria da detrarre dovremo fare riferimento alla circolare n. 18 del 21.04.2009 che appunto indica, corso per corso, quelli che sono gli importi limite delle tasse che le università pubbliche di riferimento hanno decretato. Nel caso i corsi vengano frequentati all’estero, invece, si dovranno prendere a riferimento le tasse dcretate dall’università italiana pubblica più vicina al dominicio fiscale del contribuente stesso.
Ovviamente, per tutta la durata del periodo di accertabilità, dovranno essere mantenuti e conservati le pezze giustificative delle spese portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi facendo attenzione che per la detraibilità si fa riferimento al criterio di cassa, ovvero si detraggono le spese nell’anno in cui sono state pagate e non in cui sono maturate.
Infine le detrazioni spese scolastiche sono limitate ai costi sostenuti per immatricolazioni e per frequenze mentre tutte le spese accessorie, come quelle per acquisto di libri o dotazione di infrastruttura di studio, non potranno essere detratte.