Normalmente quando si stipula un contratto di affitto, si versa in concomitanza con la stipula stessa del contratto un deposito cauzionale affitto che viene corrisposto dall’inquilino al proprietario in forma di cauzione e risulta essere una garanzia sulla manutenzione ordinaria dei locali che è a carico dell’inquilino e sui successivi pagamenti del canone di locazione.
Il deposito cauzionale per l’affitto può variare da una a tre mensilità, e non può in nessun caso essere superiore a tre mensilità.
La cauzione è regolamentata dall’Art. 11 della Legge n° 392 del 1978, che oltre a regolamentare il deposito cauzionale specifica che il proprietario può chiedere il pagamento anticipato da una a tre mensilità del canone mensile stabilito.
Al termine del contratto di locazione, il deposito cauzionale viene restituito all’inquilino oppure viene trattenuto dal locatario in caso di inadempienze dell’inquilino stesso.
Inadempienze sono il mancato versamento del canone di affitto o danni provocati all’immobile per incuria dell’inquilino stesso che non ha provveduto alla normale manutenzione ordinaria.
I locali, infatti, devono essere riconsegnati nello stato in cui sono stati affittati inizialmente, fatte salve le modifiche naturali dovute all’invecchiamento dei locali stessi e fatte salve eventuali condizioni che dovessero essere conseguenza di una mancata manutenzione straordinaria necessaria da parte del proprietario dell’immobile.
Il deposito cauzionale affitto genera ogni anno interessi che devono essere versati all’inquilino e non devono essere trattenuti dal locatario che provvederà a versarli all’inquilino o al termine di ogni anno, o alla scadenza del contratto stesso.
L’onere della prova dei danni, in caso di mancata restituzione della cauzione, spetta al proprietario. In caso di cauzione non debitamente restituita dopo la liberazione dei locali, l’inquilino può chiedere, ove non si configurino danni all’immobile, la restituzione della cauzione tramite decreto ingiuntivo.