Si parla di pignoramento mobiliare quando siamo davanti a un procedimento esecutivo che andrà a togliere in modo coatto alcuni beni mobili di un soggetto per poter coprire i debiti accumulati con un creditore.
Sarà proprio quest’ultimo a richiedere la procedura del pignoramento. Il tribunale incaricato sarà quello competente del Comune dove si trovano i beni da sottrarre.
L’espropriazione forzata, invece, è di competenza al giudice dove risiede il terzo debitore, ed è una competenza inderogabile, secondo l’art. 282 c.p.c.
Non si possono riunire più procedimenti esecutivi nei confronti dello stesso debitore ma di competenza di diversi tribunali, anche se questo sicuramente causerà conflitti sulla distribuzione del ricavato dell’espropriazione. Infatti può capitare che un unico soggetto si trovi in una situazione debitoria nei confronti di più creditori. Ognuno di questi avrà la facoltà di agire nei suoi confronti in via separata.
Il pignoramento è sostanzialmente messo in pratica dall’ufficiale giudiziario territorialmente competente che, nel caso di espropriazione mobiliare diretta, è eseguito su richiesta del creditore procedente, in presenza diun titolo esecutivo, notificato al soggetto interessato secondo gli art. 137 e successivi, e di un precetto correttamente notificati anche secondo l’art. 479, secondo comma c.p.c che regola la procedura.
Nel corso del pignoramento, l’ufficiale giudiziario dovrà documentare minuziosamente tutte le operazioni svolte e le riporterà in un processo verbale in base agi artt. 492 e 518 c.p.c.
Il verbale di pignoramento presenta tre requisiti formali, ovvero avvertimento possibilità di conversione, ingiunzione, invito elezione residenza o domicilio e in mancanza di anche solo uno di questi tre, l’atto sarà nullo.
La legge prevede anche situazioni particolari che si potrebbero verificare nel corso del pignoramento conferendo altri poteri all’ufficiale competente, a volte agendo su propria iniziativa a volte solo su iniziativa del creditore.
Qualora i beni pignorati siano comunque insufficienti a coprire il debito, l’ufficiale avrà facoltà di decidere se richiedere al debitore ulteriori beni da pignorare, anche in accordo con il soggetto creditore. Il tutto regolamentato dagli art. 388 c.p. e art. 492 quarto comma c.p.c., preferendo in ogni caso il denaro contante, oggetti preziosi o titoli di credito validi ritenendo questi molto più sicuri come fonte di valore.
Se nel verbale, da parte del debitore, vengono indicati anche beni immobiliari, si provvederà successivamente anche al pignoramento immobiliare.
In ogni caso si cerca di tutelare il creditore che ha richiesto l’atto esecutivo.