L’IVA agevolata al 10% può essere richiesta per i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria su edifici che hanno una destinazione abitativa.
Il funzionamento è diverso a seconda del tipo di intervento.
L’IVA agevolata è applicabile solo su una parte dei costi sostenuti se si riferisce a beni significativi, in questo caso l’IVA al 10% può essere infatti applicata solo sulla parte di manodopera che corrisponde al valore del bene.
I beni significativi sono indicati nel decreto 29 dicembre 1999 e abbiamo parlato di questo argomento in un articolo pubblicato in precedenza.
Per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie, interventi per trasformare edifici che non comportano la totale demolizione, l’applicazione dell’IVA al 10% rappresenta la norma.. L’IVA agevolata si applicherà a tutti i lavori che hanno un regolare contratto di appalto, ma non potrà essere applicata sulle prestazioni dei professionisti, a questa voce verrà applicata l’IVA ordinaria al 21%.
Lo stesso discorso vale per il restauro, interventi che hanno come obiettivo la conservazione di un edificio. Anche in questo caso l’IVA al 10% rappresenta la norma e risulta essere necessario accompagnare i vari lavori con contratti di appalto.
L’ultimo caso è quello della ristrutturazione urbanistica, interventi di sostituzione di edifici esistenti. Anche in questo caso l’IVA al 10% è la norma e valgono le regole che abbiamo specificato per i due casi precedenti.