La crisi economica ha reso più sensibile il legislatore alle difficoltà economiche che molti cittadini, tra le quali molte famiglie, hanno dovuto superare, crisi che ha portato alla definizione di una nuova normativa relativa alle bollette pagate in ritardo.
A partire infatti dal primo settembre 2013 è entrata in vigore la nuova normativa che impone alle aziende energetiche che vendono energia elettrica e gas, servizi questi considerati essenziali per la vita umana, delle procedure specifiche in caso i clienti paghino in ritardo le bollette.
Basta dunque a distacchi elettrici o chiusure del contatore del gas senza avviso mentre invece scatta l’obbligo di avvisare il cliente moroso del futuro distacco del servizio con almeno quindici o venti giorni di anticipo. L’azienda dovrà dunque costituire in mora il proprio cliente concedendo un periodo di quindici o venti giorni per il pagamento delle fatture sospese nel corso dei quali non dovrà assolitamente provvedere al distaccho dei servizi pena una sanzione di 30 euro per la sospensione del servizio senza costituzione in mora del cliente e di 20 euro qualora il distacco avvenga prima del trascorso dei venti giorni previsti per la costituzione in mora e nei quali il cliente ha diritto ad effettuare il pagamento delle bollette senza incorrere nella chiusura del contatore.
Già alcune aziende seguivano questa procedura, tuttavia non tutte e per questo il legislatore è intervenuto a tutela dei consumatori al fine di evitare che gli stessi siano vessati con continui distacchi di servizio, tra l’altro molto costosi, solamente per il fatto che il pagamento della bolletta è stato eseguito con qualche giorno di ritardo. Risulta essere vero infatti che le bollette vanno pagate entro la scadenza indicata in fattura, ma trattandosi di servizi essenziali il distacco di questi rende di fatto inservibile l’immobile del cliente e in genere il mancato pagamento non è dovuto a mancanza di volontà ma a temporanea mancanza di disponibilità. Questo, dato per assodato che la volontà a pagare i servizi essenziali difficilmente viene a mancare, ha giustificato l’introduzione dei maggiori termini a favore del consumatore.
Vi è solo un caso, solitamente, quando il mancato pagamento è voluto, si tratta dei reclami che in genere avvengono in caso l’azienda fatturi importi anomali o in concomitanza con i conguagli. In tutti questi casi l’azienda è obbligata a rispondere al cliente che ha inoltrato reclamo entro e non oltre quaranta giorni, nel corso dei quali non potrà sospendere la fornitura.
Trascorsi infine tre giorni dopo la scadenza del termine indicato dalla lettera di costituzione in mora del cliente senza che il cliente abbia regolarmente provveduto al pagamento di quanto spettante all’azienda, questa avrà il diritto di richiedere la sospensione della fornitura e il sigillo del contatore.