La differenza tra estinzione di un’ipoteca e cancellazione dell’ipoteca (presupponendo che un’ipoteca è un documento con cui la banca diventa proprietaria di un appartamento finché non finiamo di pagare il mutuo) è che per estinzione si intende mantenere l’ipoteca, ma senza validità (come una carta d’identità scaduta, c’è ma non vale nulla); per cancellazione si intende, invece, chiudere l’ipoteca e rendere l’immobile nuovamente vincolabile in caso in necessità.
Per i mutui fondiari, grazie al decreto Bersani del 2007, è possibile cancellare l’ipoteca semplicemente finendo di pagare il mutuo. Una volta pagato, la banca ha 30 giorni per notificare all’Agenzia del Territorio. Spesso, le banche inseriscono nel contratto la validità dell’ipoteca per due anni dopo l’estinzione del mutuo, oppure si “dimenticano” di notificare, o ancora chiedono delle commissioni assurde.
Nel primo caso non potete fare nulla, nel secondo dovrete mandare tramite raccomandata una richiesta formale alla banca, nel terzo dovrete rifiutarvi perché è illegale. Per la cancellazione dell’ipoteca per gli altri mutui, dovrete andare dal notaio e pagarne le spese con la tassa della banca (se non avete pagato l’imposta sostitutiva).
In caso di ipoteca giudiziaria, invece, dovete chiedere un ordine di cancellazione al giudice e una richiesta di rinuncia dalla banca.