Tra gli elementi da tenere in considerazione quando si valuta la convenienza di un prestito, ci sono una serie di spese accessorie quali:
spese di istruttoria: conosciute anche come spese di gestione della pratica, esse sono le spese sostenute dall’istituto di credito per la valutazione e l’apertura della richiesta di investimento (la consultazione dei Sistemi di Informazione Creditizia e la raccolta delle informazioni riguardanti il cliente). Alcuni enti eroganti prevedono delle spese di istruttoria fisse, altri invece le determinano caso per caso in proporzione al capitale erogato;
spese di incasso della rata: esse sono da sostenere nel caso in cui il cliente abbia optato per il servizio di addebito automatico su conto corrente (RID) della rata da pagare;
spese di invio dell’estratto conto: anche in questo caso è il contraente che sostiene le spese per l’invio dell’estratto conto riassuntivo della situazione del finanziamento. Normalmente viene spedito una volta all’anno;
spese per coperture assicurative: la stipula di coperture assicurative può essere facoltativa o obbligatoria. È richiesta dalla banca o finanziaria come tutela e garanzia del puntuale pagamento del debito, anche in caso di eventi eccezionali che non possono essere contemplati al momento della stipula del contratto ma che possono provocare inadempienza, quali ad esempio perdita del lavoro, invalidità permanente o temporanea o addirittura la morte del debitore in capo al quale è iscritto il finanziamento. Altre assicurazioni che possono essere richieste sono quelle a tutela dell’immobile su cui è stata accesa un’ipoteca come garanzia.
Le polizze assicurative tutelano certamente il creditore, ma anche il debitore, in quanto sarà l’assicurazione a far fronte al debito contratto (ovviamente nei limiti e nei termini stabiliti contrattualmente alla stipula del finanziamento) in caso di morte, invalidità permanente o temporanea o di perdita di lavoro;
spese di chiusura della pratica in caso di estinzione anticipata: il debitore ha la facoltà di estinguere anticipatamente ed in qualsiasi momento il prestito in corso, restituendo la quota capitale residua comprensiva della quota interessi maturata fino al momento dell’estinzione (sono dunque esclusi gli interessi che sarebbero maturati dal momento dell’estinzione anticipata fino alla scadenza effettiva).
Inoltre, il cliente deve anche pagare una penale concordata in fase di stipula del contratto, che per legge non può superare l’1 % dell’importo residuo.
La banca ed il privato non possono, per legge, stipulare un accordo che contempli la rinuncia del privato al diritto di estinzione anticipata del proprio contratto di prestito. Tale clausola è infatti da considerarsi nulla.
Inoltre, la legge prevede che la facoltà di rimborso anticipato sia concessa esclusivamente al consumatore: al di fuori dell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, la banca o la società finanziaria non è infatti autorizzata a chiedere il rimborso anticipato al cliente.
Anche se in caso di chiusura anticipata della pratica bisogna pagare una penale, questa scelta si rivela comunque vantaggiosa in quanto ci si risparmia di versare gli oneri e gli interessi che sarebbero maturati dal momento dell’estinzione fino alla scadenza del prestito.