In questo articolo spieghiamo come ci si comporta nel caso di ritardi nella consegna dei nostri acquisti online. Le leggi che regolamentano gli acquisti in internet non sono differenti da quelle che riguardano i normali acquisti che effettuiamo ogni giorno.
La differenza sostanziale è che, mentre nella maggioranza degli acquisti che effettuiamo in un negozio la consegna è contestuale al pagamento, nel caso di acquisto online invece la consegna è sempre differita rispetto all’ordine e al pagamento. Non è quindi così infrequente che nascano dei piccoli conflitti dovuti a eventuali ritardi.
A parte la problematica del ritardo nella consegna dovuto al vettore, che qui non approfondiremo, vediamo quali sono le tutele che le leggi ci affidano per agire.
Per prima cosa va sempre letto attentamente il contratto che andiamo a sottoscrivere. Esso potrebbe contenere clausole che impongono trattamenti differenti rispetto a quanto previsto dalle leggi vigenti per i ritardi nella consegna degli acquisti online. Provvediamo dunque a leggere i contratti online prima di comprare qualcosa per comprendere quali sono i nostri diritti nel caso le cose non funzionassero a dovere.
Successivamente controlliamo come viene specificato il termine per la consegna nel contratto. Se esso è essenziale, ovvero se viene scritto che la consegna è essenziale avvenga in una tale data, il decorso di detto termine comporta la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1457 del Codice Civile. Questo significa che il venditore, decorso tale termine, dovrà restituire gli acconti percepiti e potrà essere chiamato a rispondere di eventuali danni subiti. Siccome il termine essenziale viene apposto a tutela dell’acquirente, lo stesso articolo 1457 prevede che l’acquirente stesso nel termine di tre giorni dalla scadenza del termine possa richiedere ugualmente la consegna del bene oggetto del contratto. In questo caso dunque il contratto non si risolve di diritto e si appone un nuovo termine, quello indicato dall’acquirente, essenziale o meno.
Nel caso il termine fosse semplice, come potrebbe essere una dicitura simile a consegna il 10/12/2014 oppure consegna dal 05/12/2014 al 10/12/2014, decorso il termine stesso l’acquirente deve inviare a mezzo raccomandata ar una diffida ad adempiere alla consegna del bene ordinato. Nella diffida dovrà indicare un nuovo termine per la consegna, che dovrà essere inderogabile e ultimativo, e almeno di 15 giorni successivo della data della diffida. Decorso tale nuovo termine, ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto e l’acquirente avrà diritto a richiedere la restituzione degli acconti pagati oltre che richiedere eventuali danni subiti.