Il Modello EAS 2013, ovvero il modello per Enti Associati, è il modello che occorre compilare ai fini della comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti da parte degli enti associativi.
Questo modello è stato introdotto nel corso dell’ anno 2009, quando l’ Art. 30 del Decreto Legge 185/08 è stato convertito in Legge 02/09.
Il modello EAS deve essere compilato e presentato da tutte le Associazioni che beneficiano di una o più delle agevolazioni che sono contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972, legge riguardante le agevolazioni sull’ importo dell’ IVA.
Il modello è obbligatorio per tutte le associazioni e per tutti gli enti che ricevono una quota associativa da parte dei soci, che effettuano scambi di beni o di servizi con i loro associati, che godano delle erogazioni liberali.
Il modello Eas può essere scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Dopo che è stato compilato, deve essere inviato per via telematica direttamente dall’Associazione, nel caso in cui disponga di accesso al sito dell’Agenzia delle Entrate, o tramite un intermediario.
Il modello EAS deve essere inviato entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell’ente associativo. Nel caso in cui l’ente modifichi il proprio tipo di attività, è necessario comunicare il cambiamento entro il 31 marzo dell’anno in cui la modifica diventa operativa.
In caso di ritardo, è possibile inviare il modello tramite un commercialista entro la fine dell’anno pagando una sanzione di 248 euro.
Nel caso in cui il modello EAS non venga inviato, l’associazione perde le agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi, sarà quindi considerato un ente commerciale e tassato in basse alla regole previste.