Sia nell’impiego privato che in quello pubblico (art. 55, co.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), l’inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 2104 e 2105 cod. civ.(dovere di obbedienza e diligenza del prestatore di lavoro ed obbligo di fedeltà) può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, in base alla gravità dell’infrazione.
Per entrambi i settori, infatti, vige il principio, contenuto nell’art. 2106 cod. civ., secondo cui la sanzione disciplinare deve essere proporzionale alla gravità dei fatti contestati, in relazione
sia alla scelta della sanzione irrogabile nel caso concreto;
sia alla misura della stessa tra il minimo ed il massimo possibile.
Questo, allo scopo di assicurare la congruità del provvedimento sanzionatorio rispetto alla gravità dell’inadempimento, valutato nella sua entità oggettiva e soggettiva.
Per consentire al giudice di merito l’apprezzamento circa la proporzionalità e congruità della sanzione, è pertanto necessaria una motivazione adeguata e logica che evidenzi l’applicazione di tale principio.